Istanza per la dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione di minore straniero (Art. 35 e 36)
COS'E'
È una richiesta che viene presentata in Italia per rendere efficace una sentenza straniera di adozione.
Tale richiesta va presentata successivamente al rientro in Italia con il minore.
CHI
- I coniugi che abbiano effettuato l’adozione all’estero con idoneità rilasciata dal Tribunale per i Minorenni;
- l’autorità consolare in nome e per conto dei coniugi.
COME/DOCUMENTAZIONE
Un’istanza redatta in carta semplice con allegati tutti i documenti completi di traduzione asseverata con allegata la copia dei documenti rilasciati dal Paese estero. (Si veda modulo allegato)
DOVE
Ufficio | Cancelleria Adozioni |
Ubicazione | Primo Piano - Stanza n. 43 |
Responsabile | Annunziato F. Vantaggiato - Funzionario Giudiziario |
Addetto | Dr. Andrea Luigi CUCCO - Assistente Giudiziario |
PEC | adozioni.tribmin.lecce@giustiziacert.it |
adozioni.tribmin.lecce@giustizia.it |
COSTI
Non sono previste spese.
TEMPI
Il provvedimento di dichiarazione di efficacia dell’adozione di un minore straniero viene comunicato ai coniugi entro 3 mesi circa dal deposito della documentazione di ingresso del minore in Italia.
Quando il provvedimento diviene definitivo, il Tribunale ne trasmette copia all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza per la trascrizione.