Deposito domanda di adozione in casi particolari
COS'E'
I minori non dichiarati adottabili possono essere tuttavia adottati, in base all’art. 44 della Legge sull’adozione (n. 184/1983), quando ricorrono alcune casistiche specifiche. Generalmente tale adozione è richiesta dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge.
CHI
Chiunque ne abbia interesse e possibilità secondo la legge.
È necessario depositare istanza di adozione in casi particolari allegando la seguente documentazione:
- certificato di nascita, residenza, stato di famiglia e matrimonio dell’istante;
- copia integrale / estratto atto di nascita del minore;
- assenso di eventuali genitori biologici;
- certificato di stato libero del minore se ha compiuto i 16 anni.
DOVE
Ufficio | Cancelleria Civile |
Ubicazione | Primo Piano - Stanza n. 34 |
Responsabile | Maria M. Schirinzi - Funzionario Giudiziario |
Addetto | Dr.ssa Miriam Sutera - Assistente Giudiziario |
PEC | prot.tribmin.lecce@giustiziacert.it |
tribmin.lecce@giustizia.it |
COSTI
Non sono previste spese.
TEMPI
Il tempo per il rilascio del provvedimento di adozione speciale non è definibile a priori per l’eventuale attività istruttoria che coinvolge altri Enti (per esempio Servizi Sociali, Aziende Sanitarie, etc., eventuali altri genitori legittimi).