Ricorso per interdizione
COS'E'
È il deposito di un ricorso, secondo l’art. 416 c.c. che prevede la possibilità di promuovere il giudizio di interdizione nei confronti di soggetti “infermi di mente” minorenni. Il ricorso può essere presentato sei mesi prima del compimento della maggiore età. L'istanza può essere presentata anche al Pubblico Ministero, perché richieda al Tribunale per i minorenni l'apertura di un procedimento di interdizione del minorenne.
CHI
Gli esercenti la responsabilità genitoriale a mezzo di procuratore costituito o il Pubblico Ministero.
COME/DOCUMENTAZIONE
Deposito di:
- ricorso;
- documenti giustificativi, presso la Procura (sita al primo e secondo piano del Palazzo di Giustizia Minorile) o il Tribunale per i Minorenni.
DOVE
Ufficio: Cancelleria Civile
Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Liguori
Addetto: Dott.ssa Elisabetta Liguori
Ubicazione: Primo Piano
COSTI
- Se depositato presso la Procura: non sono previste spese;
- Se depositato presso il Tribunale per i Minorenni: marca da bollo come da normativa vigente.
TEMPI
Il tempo per la definizione del procedimento non è definibile a priori in quanto dipende dalla complessità dell’istruttoria.