Richieste al giudice di esecuzione (ex art.665 C.P.P. e seguenti)
COS'E'
È il deposito di richieste che nei procedimenti per i quali è stato emesso un provvedimento divenuto già esecutivo. Sono presentate al giudice di esecuzione in tutti i casi previsti dagli artt. 665 e seguenti del c.p.p. (estinzione del reato, indulto, amnistia, correzione errore materiale, etc.).
CHI
Nei termini previsti dalla legge:
- la persona condannata;
- il difensore;
- il Pubblico Ministero.
COME/DOCUMENTAZIONE
Un’istanza redatta in carta semplice.
DOVE
In relazione alla Cancelleria che detiene il fascicolo:
- Ufficio: Giudice Esecuzione
- Responsabile: Funzionario Giudiziario Dott.ssa Annalisa Palma
- Ubicazione: 1° piano
- PEC: sorveglianza.trbmin.lecce@giustiziacert.it
COSTI
Non sono previste spese.
TEMPI
Il tempo per il rilascio del provvedimento non è definibile a priori.