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Richieste al giudice di esecuzione (ex art.665 C.P.P. e seguenti)

COS'E'

È il deposito di richieste che nei procedimenti per i quali è stato emesso un provvedimento divenuto già esecutivo. Sono presentate al giudice di esecuzione in tutti i casi previsti dagli artt. 665 e seguenti del c.p.p. (estinzione del reato, indulto, amnistia, correzione errore materiale, etc.).

CHI

Nei termini previsti dalla legge:

  • la persona condannata;
  • il difensore;
  • il Pubblico Ministero.

COME/DOCUMENTAZIONE

Un’istanza redatta in carta semplice.

DOVE

In relazione alla Cancelleria che detiene il fascicolo:

COSTI

Non sono previste spese.

TEMPI

Il tempo per il rilascio del provvedimento non è definibile a priori.